IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e  modificato  con  i  regi
decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058;  16  marzo
1942, n. 323, 24 ottobre 1942, n. 1597 e con decreti  del  Presidente
della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 
11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952,  n.
4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24  settembre
1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24  luglio  1955,  n.  798;  28
giugno 1956, n. 891 e 24 settembre 1956, n. 1156; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 76. All'elenco degli Istituti della  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia e' aggiunto quello di: 
    "Istituto di storia della medicina". 
  Art. 188. - E' sostituito dal seguente: 
  "Presso la Facolta' di ingegneria vengono tenuti i  seguenti  corsi
annuali di perfezionamento: 
    a) in idraulica sperimentale; 
    b) in elettrologia ed elettrotecnica; 
    c) in tecnica del traffico; 
i  quali  conducono  al  conseguimento  di  appositi  certificati  di
frequenza ed esami  rispettivamente  in  idraulica  sperimentale,  in
elettrologia ed elettrotecnica e in tecnica del traffico. 
  Dopo l'attuale art. 198 sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli,
relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in tecnica del
traffico con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi. 
 
          Corso di perfezionamento in tecnica del traffico. 
 
  Art. 199. - Al corso annuale  di  perfezionamento  in  tecnica  del
traffico e' titolo di ammissione la laurea  in  ingegneria  civile  o
industriale. 
  Il numero massimo degli iscritti viene fissato per  ogni  anno  dal
direttore del corso. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al
corso giudica il Consiglio di Facolta',  su  proposta  del  direttore
dell'Istituto di costruzioni ponti e strade. 
  Art. 200. - Il corso si svolge  presso  l'Istituto  di  costruzioni
ponti e strade ed ha la durata di un anno accademico. 
  Direttore del corso e' il direttore dell'Istituto  di  costruzioni,
ponti e strade. 
  Art. 201. - Le tasse di iscrizioni e le soprattasse vengono fissate
annualmente  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta   del
Consiglio di Facolta'. 
  Art. 202. -  Il  corso  comprende  l'insegnamento  di  tecnica  del
traffico in relazione allo studio  dei  problemi  della  circolazione
stradale, dei rapporti tra strada e veicolo, degli  autoveicoli,  del
progetto delle  strade  in  relazione  a  particolari  esigenze,  dei
rapporti tra traffico  e  urbanistica,  della  legislazione  e  della
infortunistica stradale. 
  Il perfezionando inoltre puo' seguire altri insegnamenti  impartiti
nelle discipline attinenti la costruzione di strade, il traffico e  i
trasporti secondo un piano che verra'  approvato  dal  direttore  del
corso. 
  Art. 203.  -  Il  profitto  degli  allievi  e'  riconosciuto  dagli
insegnanti durante il corso  stesso  e  mediante  prove  speciali  al
termine di esso, con approvazione di semplice idoneita'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                                ROSSI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1957 
  Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 79. - RELLEVA